Art. 4.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione.
      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro due mesi dalla data di assegnazione.